Sono sempre più in aumento le richieste di chiarimento da parte dei clienti dei nostri intermediari su ogni questione riguardante la gestione delle Casa Vacanze, desidererei iniziare dalla controversia più frequente e più dibattuta in ogni parte d’Italia, se avete altri chiarimenti e/o curiosità da chiedere commentate il post!
👨⚖️ Post 💣, da stampare ed “esibire” a tutti gli amministratori di condominio che contestano l’attività di casa vacanza /affitto breve.
Di seguito uno stralcio della lettera redatta dall’ufficio legale Solo Affitti Brevi, in seguito alla richiesta di un affiliato che si è dovuto opporre all’assemblea condominiale che gli contestava il diritto di poter esercitare in un appartamento l’attività di gestione case vacanze / affitti brevi:
📌 In dipendenza a quanto stabilito nella sentenza n.22711 del 28.09.17 della cassazione (che riprende quanto già dalla stessa affermato con sentenza 24727/2014 e ribadito, fra l’altro, in sentenza n.17745 del 26.09.2016 Tribunale di Roma) in merito alla possibilità di affittare il proprio appartamento facente parte di un condominio come “casa vacanza” o, in ogni caso, come “affitto breve”, tali attività non possono essere vietate dall’assemblea condominiale, a meno che nel regolamento contrattuale stipulato al momento del rogito esista un divieto espresso e specifico, tenuto conto che questo è l’unico atto che può imporre limiti o divieti ai condomini per l’utilizzo del proprio immobile.
📌 Quindi, poiché l’utilizzo di cui sopra consente di lasciare invariata la destinazione d’uso a civile abitazione, tale attività non può essere ritenuta in peculiare violazione anche ad un eventuale articolo del regolamento condominiale che preveda l’autorizzazione dell’assemblea per ogni eventuale cambiamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari.
📌 Pertanto, se un proprietario vuole affittare il proprio appartamento per brevi periodi a fini turistici, rispettando le prescrizioni dello statuto regionale, lo può tranquillamente dare, anche senza l’approvazione dell’assemblea, in quanto tale locazione, di durata iù breve. non comporta una variazione della destinazione d’uso dell’immobile, che ne è il presupposto, né, di per sé, è idonea a recare pregiudizio agli altri condomini.